Rimozione amianto con contributo a fondo perduto per l’anno 2025

Marzo 8, 2025

Hai un’attività commerciale, artigianale o industriale che si svolge in un capannone o un fabbricato con la copertura in amianto o con la presenza di materiali contenenti asbesto e vuoi rimuoverla con un contributo a fondo perduto?

La Eco Solution srl, i quali titolari operano nel campo delle bonifiche da amianto fin dal 2006, ha un know how tale da consentirti la sostituzione della copertura in eternit con una di nuova generazione mediante un contributo a fondo perduto del 65%.

Il bando ha l’obiettivo di incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese a migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio amianto e quindi infortunistico.

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro e comunque non oltre il 65% della spesa complessiva.

Lo staff e i partner della Eco Solution srl, seguono i propri clienti fin dalla predisposizione della documentazione da presentare all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (c.d. INAIL) domanda.

Il calendario per l’anno in corso, nel dettaglio è il seguente:

  • Apertura procedura informatica per la compilazione della domanda: 14 aprile 2025
  • Chiusura procedura informatica per la compilazione della domanda: 30 maggio 2025

Per le restanti fasi, l’INAIL è in fase di aggiornamento.

I beneficiari dell’iniziativa, in linea generale, possono essere:

  • le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento.
  • gli Enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, possono accedere all’Asse 1.1 limitatamente all’intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone. Tale limitazione non trova applicazione per gli Enti del Terzo settore che, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 117/2017, c. 2 e c. 3, sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese che soddisfa anche l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

 

Per maggiori chiarimenti, non esitare a contattarci.

Tel. 0933 27235

e-mail info@ecosolution.srl

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