Il sequestro preventivo del veicolo utilizzato per un trasporto illecito di amianto , soggetto a confisca obbligatoria ex articolo 259 del Dlgs 152/2006, non necessita di alcuna motivazione sul periculum in mora.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 43548/2016) che ha così dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il sequestro preventivo di un autocarro utilizzato per un trasporto illecito di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006), pronunciato dal Tribunale di Roma.
La Suprema Corte sottolinea come nel caso di trasporto non autorizzato di rifiuti trovi applicazione l’articolo 321 (Oggetto del sequestro preventivo) del Codice di procedura penale che, al secondo comma (“Il Giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”), non richiede la sussistenza di un pericolo proprio in considerazione della particolare natura delle cose oggetto di sequestro.
Novembre 9, 2016