Con l’articolo 23 della bozza del decreto legge semplificazioni stop al Sistri a partire dall’1 gennaio 2019. Nel citato articolo 23 rubricato “Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti”, è previsto, appunto che dall’1 gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-ter del dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e all’articolo 7 del decreto del ministro dell’ambiente 30 marzo 2016, n. 78.
Con l’articolo 23 dovrebbe essere, dunque, dispona la soppressione del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, che, introdotto nel 2010 (a mezzo del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205) ha presentato, nel tempo, notevoli criticità applicative.
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del terrirìtorio e del mare intende definire un nuovo sistema di tracciabilità, al fine di superare le predette criticità, garantire la certezza del diritto e tutelare l’affidamento degli operatori. La conclusione della gestione dell’attuale sistema di tracciabilità dall’attuale concessionario prevista al 31 dicembre 2018 è così funzionale all’avvio di un nuovo percorso finalizzato a rendere ilsistemadi tracciabilità più efficace, più efficiente, più semplice e meno oneroso.
La definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità si pone inoltre nell ‘ottica di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) la quale, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano “un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani”. In considerazione dell’evoluzione tecnologica che ha interessato il settore, dal 2010 (anno di introduziondel SISTRI) ad oggi, la definizione, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni euro unitarie, di un nuovo sistema di tracciabilità, è volto a consentire di rendere maggiormente efficace ed effettiva la tracciabilità stessa (si stima che la messa a punto del nuovo sistema consentirà di rendere tracciabile il 90% dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, a fronte di una percentuale vicina al 65% del sistema attuale).
Intale ottica, ilmodello di sistema che è in corso di definizione prevede che l’organizzazione e la gestione del sistema verrà effettuata direttamente, mediante internalizzazione, dal Ministero stesso, il che determinerà notevoli risparmi di spesa e un efficientamento del servizio.
La scelta effettuata è in linea con l’ordinamento eurounitario di riferimento, il quale prevede tre distinte modalità di gestione dei servizi, ivi compresa quella “diretta” (anche tramite il c.d. in house providing).
A fronte della soppressione del sistema SISTRI, dall’1 gennaio 2019 i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI medesimo effettueranno tali adempimenti secondo il sistema tradizionale “cartaceo”, potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati “digitali” previste dall’articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006.
L’obbligo di effettuare gli adempimenti di tracciabilità secondo il modello cartaceo (registro di carico e scarico, FIR e MUD), anche utilizzando modalità di trasmissione dati digitali, ai sensi dell’articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stabilito dalle disposizioni di cui al terzo comma della disposizione in esame, la quale, riprendendo in sostanza la formulazione di cui all’articolo 11, comma 3-bis del decreto legislativo 10112013, prevede che fino alla definizione del nuovo sistema, ed alla piena operatività dello stesso, i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI e coloro che vi abbiano volontariamente aderito effettuino gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Si garantisce così una piena continuità in riferimento alla tracciabilità dei rifiuti , evitando qualsiasi “vuoto normativa” e consentendo altresì agli operatori di utilizzare modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità (registro di carico e scarico, FIR e MUD) già vigenti da tempo, sfruttando eventualmente le tecnologie digitali per la trasmissione dei dati di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Viene garantita altresì l’applicabilità delle sanzioni d i cui all’ articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, mediante il richiamo all’applicabilità dell’articolo 258, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
(Fonte: lavoripubblici)
Dicembre 13, 2018