Con l’entrata in vigore della legge n. 145/2018, viene modificato l’art. 1 comma 912 il Codice degli appalti.
Viene previsto che le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, possano procedere all’affidamento diretto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro.
L’unico vincolo a tutela della trasparenza e della corretta competitività delle imprese è la previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici.
La nuova norma è già operativa a partire dal 1° gennaio 2019 ed eleva la soglia dell’affidamento diretto senza vincoli di pubblicità.
In precedenza, per importi tra i 40.000 e fino a 150.000 euro era necessario bandire la gara d’appalto con invito di almeno 10 imprese, selezionate tramite indagine di mercato o previ elenchi di operatori, con obbligo di rotazione e obbligo di pubblicità finale sull’affidamento. Si tratta comunque di disposizione temporanea, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2019.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge i lavori possono, quindi, essere suddivisi in:
Per i lavori fino ad un importo di 40.000 euro resta confermata la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto; la legge di Bilancio 2019 infatti non modifica il comma 2, lettera a) dell’art. 36 del Codice Appalti.
Sopra la soglia dei 40.000 euro e fino a 150.000 euro, l’articolo 36 prevedeva lo svolgimento di una procedura negoziata a cui dovevano essere invitati, se esistenti, almeno 10 operatori economici; la scelta di questi ultimi doveva avvenire tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, garantendo il principio della rotazione.
La legge di Bilancio 2019 introduce la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere ad affidamento diretto anche per i contratti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro previa consultazione, se esistenti, di 3 operatori economici.
Nell’articolo della nuova legge emergono tuttavia alcune criticità per questa fascia di lavori poiché, se da un lato è previsto l’affidamento diretto, dall’altro viene fatto riferimento alla consultazione di 3 operatori.
L’affidamento diretto lascia un’assoluta libertà di scelta del contraente; introdurre la preventiva consultazione di 3 operatori economici sembrerebbe pertanto contraddittorio. Questa nuova modalità ponendosi tra l’affidamento diretto puro e lo svolgimento di una procedura di gara, lascia in sospeso molti dubbi e possibilità di interpretazioni e probabilmente giungeranno novità in merito dai tribunali.
Per l’affidamento dei contratti rientranti nella fascia tra i 150.000 e 350.000 euro, la legge di Bilancio 2019 prevede lo svolgimento di una procedura negoziata: gli operatori da invitare devono essere almeno 10.
Qualora l’importo lavori sia pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, si avvierà una procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c) del Codice dei contratti).
Gennaio 19, 2019